LEGGE REGIONALE N. 5 DEL
24-02-1998
|
|||||
Indice:
|
|||||
|
|||||
IL CONSIGLIO
REGIONALE |
|||||
ARTICOLO 5
Interventi di adeguamenti 1. Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte dei disabili. 2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge. 3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purchè gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili. 4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236. 5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
|
indice Calabria